Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14994 del 16/07/2015 (Rv. 636052 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE | Medici di medicina generale - Indennità di fine rapporto corrisposta dall'ENPAM - Regime di tassazione ex art. 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE
In tema di IRPEF, l'indennità di fine rapporto corrisposta dall'ENPAM ai medici di medicina generale, a seguito dell'attività prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, rientra tra le indennità di cui all'art. 16, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente sottoposizione a tassazione separata secondo i criteri dettati dall'art. 18 del medesimo d.P.R. e non invocabilità della regola di computo - concernente la riduzione dell'imponibile per una somma pari alla misura di tale indennità corrispondente ai contributi previdenziali versati dal contribuente - stabilita dal precedente art. 17 per le indennità di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)