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Sez. 5 - , Ordinanza n. 6488 del 06/03/2019 (Rv. 653039 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE | Medici specialisti convenzionati con il SSN - Indennità di fine rapporto corrisposta dall'ENPAM - Regime di tassazione ex art. 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653039-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE

In tema di IRPEF, l'indennità di fine rapporto corrisposta dall'ENPAM a medici di medicina generale per l'attività prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, rientra tra le indennità di cui all'art. 16, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente sottoposizione a tassazione separata, secondo i criteri dettati dall'art. 18 del medesimo decreto e non invocabilità della regola di computo - concernente la riduzione dell'imponibile per una somma pari alla misura di tale indennità corrispondente ai contributi previdenziali versati dal contribuente - stabilita dal precedente art. 17 per le indennità di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente, risultando tali diversi regimi di imposizione tributaria conformi ai principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto afferenti a diverse fattispecie, ossia, rispettivamente, al lavoro subordinato ed a quello autonomo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)