Sez. 2, Sentenza n. 7956 del 21/05/2003 (Rv. 563381 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE | Diritto, ai sensi dell'art. 1127 cod. civ., del proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano - Sussistenza - Condomini - Indennità ex art. 1127 - Spettanza - Edificazione in assenza di concessione - Irrilevanza.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE
Il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare ai sensi e con le limitazioni previste dall'art. 1127 cod. civ., dovendo in detta ipotesi essere corrisposta agli altri condomini l'indennità prevista da detta norma, essendo irrilevante a quest'ultimo fine l'eventuale edificazione in assenza di concessione edilizia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)