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Sez. 2, Sentenza n. 7956 del 21/05/2003 (Rv. 563381 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE | Diritto, ai sensi dell'art. 1127 cod. civ., del proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano - Sussistenza - Condomini - Indennità ex art. 1127 - Spettanza - Edificazione in assenza di concessione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563381-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE

Il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare ai sensi e con le limitazioni previste dall'art. 1127 cod. civ., dovendo in detta ipotesi essere corrisposta agli altri condomini l'indennità prevista da detta norma, essendo irrilevante a quest'ultimo fine l'eventuale edificazione in assenza di concessione edilizia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)