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Sez. 2, Sentenza n. 6643 del 22/05/2000 (Rv. 536772 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE | Responsabilità ex art. 1127 cod. civ. - Natura - Da atto lecito - Ricorrenza - Presupposti - Responsabilità da atto illecito - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536772-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE

In tema di sopraelevazione di un edificio condominiale, l'art. 1127 cod. civ., delinea una responsabilità da atto lecito, poiché, purché non ostino le condizioni statiche dell'edificio o che non sia compromesso l'aspetto architettonico dell'edificio stesso o che non sia diminuita notevolmente la fruibilità della luce e dell'aria da parte dei piani sottostanti, il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio ed il proprietario esclusivo del lastrico solare hanno il diritto di sopraelevare, con l'onere di corrispondere un'indennità agli altri condomini. Tale responsabilità si configura non in ogni caso di sopraelevazione, intesa come pura e semplice costruzione oltre l'altezza precedente del fabbricato, bensì solo nel caso di costruzione di uno o più piani o di una o più nuove fabbriche sopra l'ultimo piano dell'edificio, quale che sia il rapporto con l'altezza precedente. Ne deriva che, se la mera costruzione oltre l'altezza precedente del fabbricato non comporta la responsabilità da atto lecito prevista dall'art. 1127 cod. civ., "a fortiori" in essa non è ravvisabile una responsabilità da atto illecito, salvo che non risultino violati altri, specifici diritti di condomini, per la cui individuazione soccorrono i limiti posti dai commi secondo e terzo della medesima disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)