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Sez. 3, Sentenza n. 663 del 01/03/1966 Ud. (dep. 18/04/1966) Rv. 101134 - 01

REATO - REATO PERMANENTE - REATO OMISSIVO - ISTANTANEO - NOZIONE E DIFFERENZE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - REATO PERMANENTE - PRESCRIZIONE - RIFLESSI DELLA PERMANENZA SULL'AMNISTIA E SULLA PRESCRIZIONE - FATTISPECIE - PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSICURAZIONI SOCIALI - OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI.*
Stato
decisa il 1966-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101134-01

REATO - REATO PERMANENTE - REATO OMISSIVO - ISTANTANEO - NOZIONE E DIFFERENZE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - REATO PERMANENTE - PRESCRIZIONE - RIFLESSI DELLA PERMANENZA SULL'AMNISTIA E SULLA PRESCRIZIONE - FATTISPECIE - PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSICURAZIONI SOCIALI - OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI.*

I reati omissivi istantanei sono configurabili soltanto in relazione ad un Obbligo perentoriamente sottoposto a termine (entro tale termine e non oltre), la cui inosservanza produce, in modo definitivo, la lesione dell'interesse protetto dalla norma. Quando, invece, il termine a cui e sottoposto l'Obbligo non e perentorio, in guisa che non preclude all'obbligato la possibilita dell'adempimento dopo che e trascorso il determinato periodo di tempo, non cessano, all'inutile scadenza, ne il dovere ne la responsabilita per l'inadempimento, ed anzi la scadenza del termine segna l'inizio dello stato antigiuridico, che si protrae nel tempo come lesione dell'interesse protetto dalla norma penale (ciclo consumativo del reato permanente), in conseguenza dell'inadempimento dell'Obbligo immanente. Cosi avviene per i reati di omesso versamento di contributi previdenziali o assicurativi previsti dalla vigente legislazione nell'interesse dei lavoratori, in quanto il relativo termine imposto al datore di lavoro per l'adempimento dell'Obbligo non ha carattere perentorio. Rispetto a tali reati la permanenza puo considerarsi cessata, ad ogni possibile effetto (prescrizione del reato o amnistia), soltanto con l'adempimento volontario dell'Obbligo, o con la cessazione dell'Obbligo, o con la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero con l'emanazione della sentenza di primo grado. (nella specie, e stata ritenuta non applicabile l'amnistia concessa con DPR 24 gennaio 1963, n 5, per essere la permanenza cessata dopo tale data).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)