Sez. 3, Sentenza n. 688 del 30/01/1979 (Rv. 396848 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO EMESSO IN UDIENZA SENZA PREVIA COMUNICAZIONE AL DEBITORE - VIZIO O INCONGRUITA PER IMPOSSIBILITA DEL DEBITORE STESSO DI FARE OSSERVAZIONI CIRCA LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO EMESSO IN UDIENZA SENZA PREVIA COMUNICAZIONE AL DEBITORE - VIZIO O INCONGRUITA PER IMPOSSIBILITA DEL DEBITORE STESSO DI FARE OSSERVAZIONI CIRCA LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Non da luogo a vizio o ad incongruita del provvedimento di vendita di cosa mobile, emesso dal giudice dell'esecuzione mobiliare in Mancanza della comunicazione al debitore dell'udienza in cui e stato provveduto sull'istanza di vendita, la semplice mancata possibilita, dedotta dal debitore opponente, di fare osservazioni circa la Determinazione del prezzo, quando non siano addotti elementi concreti Atti a suffragare una fattispecie reale, giustificatrice dello interesse del debitore stesso all'opposizione per non essere stato sentito. (V 2252/67, mass n 329449; (V 747/74, mass n 368599).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)