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Sez. 3, Sentenza n. 3366 del 07/04/1987 (Rv. 452411 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - GIUDIZI INIZIATI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 292 DEL 1978 - DISCIPLINA PRECEDENTE - APPLICABILITÀ EX ART. 82 DI DETTA LEGGE - LIMITI - MUTAMENTO DELLA DOMANDA ORIGINARIAMENTE PROPOSTA AVVENUTO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA - APPLICAZIONE DI TALE NORMATIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE SULL'EQUO CANONE NEL CORSO DI UN GIUDIZIO DI RILASCIO EX ART. 10 N. 2 LEGGE N. 253 DEL 1950; RIGETTO DELLA DOMANDA DA PARTE DEL PRETORE; ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL TRIBUNALE EX ART. 59 N. 4 LEGGE N. 392 DEL 1978 IN BASE ALLA RITENUTA MODIFICA DELLA DOMANDA ORIGINARIA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO ALLA LUCE DELLA DISCIPLINA SOPRAVVENUTA).*
Stato
decisa il 1987-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452411-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - GIUDIZI INIZIATI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 292 DEL 1978 - DISCIPLINA PRECEDENTE - APPLICABILITÀ EX ART. 82 DI DETTA LEGGE - LIMITI - MUTAMENTO DELLA DOMANDA ORIGINARIAMENTE PROPOSTA AVVENUTO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA - APPLICAZIONE DI TALE NORMATIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE SULL'EQUO CANONE NEL CORSO DI UN GIUDIZIO DI RILASCIO EX ART. 10 N. 2 LEGGE N. 253 DEL 1950; RIGETTO DELLA DOMANDA DA PARTE DEL PRETORE; ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL TRIBUNALE EX ART. 59 N. 4 LEGGE N. 392 DEL 1978 IN BASE ALLA RITENUTA MODIFICA DELLA DOMANDA ORIGINARIA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO ALLA LUCE DELLA DISCIPLINA SOPRAVVENUTA).*

Ai sensi dell'art. 82 della legge n. 392 del 1978, ai giudizi locatizi in corso al momento della sua entrata in vigore si applica la precedente disciplina, sia processuale che sostanziale, salvo che nel corso del processo, iniziato prima dell'entrata in vigore della suddetta legge dell'equo canone, venga mutata la domanda originariamente proposta ed il giudice ritenga ammissibile la relativa emendatio, dovendo in tal caso aversi riguardo al momento in cui viene introdotta la nuova domanda ed applicarsi conseguentemente la nuova disciplina prevista dalla legge n. 392 del 1978, se già entrata in vigore. (nella specie, rigettata dal pretore la domanda di rilascio qualificata ai sensi dell'art. 10, n. 2 della legge n. 253 del 1950, il tribunale l'accoglieva ex art. 59 n. 4 della legge n. 392 del 1978 ritenendo che nelle more del giudizio di primo grado fosse stata modificata la domanda alla luce della nuova disciplina sopravvenuta, che non richiedeva più il requisito dell'offerta al conduttore di altro alloggio idoneo. Il S.C. ha confermato la pronuncia d'appello, enunciando il principio di cui alla massima). (Conf 2026/82, mass n 419880; (Conf 4147/81, mass n 414817).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 10 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)