diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1007 del 21/02/1978 Ud. (dep. 27/01/1979) Rv. 140948 - 01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA PENA PER IL DELITTO TENTATO - NECESSITA DI FISSARE LA PENA BASE CON RIFERIMENTO AL DELITTO CONSUMATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140948-01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA PENA PER IL DELITTO TENTATO - NECESSITA DI FISSARE LA PENA BASE CON RIFERIMENTO AL DELITTO CONSUMATO - ESCLUSIONE.*

Il delitto tentato costituisce un titolo di reato a se stante, del tutto autonomo rispetto a quello consumato. Conseguentemente, il giudice non e tenuto a determinare la pena base per il reato consumato, per apportarvi la riduzione di cui all'art 56 cod pen, ma puo fissare direttamente la pena per il delitto tentato, senza specificare le modalita con cui la stessa e stata ricostruita.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)