Sez. 1, Sentenza n. 3083 del 17/03/1995 (Rv. 491214 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - PER QUESTIONI DI FATTO | Avviso di accertamento - Valore attribuito all'immobile all'amministrazione finanziaria - Congruità - Mancata prova - Constatazione - Potere di accertamento in fatto della Commissione Tributaria Centrale - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - PER QUESTIONI DI FATTO
In tema di contenzioso tributario, ove il contribuente contesti la legittimità della pretesa del fisco, spetta alla amministrazione finanziaria dimostrare la congruità del valore da essa attribuito all'immobile nell'avviso di accertamento e la non congruità del valore indicato del contribuente. La constatazione che simile prova non è stata offerta dal fisco nelle diverse fasi del procedimento di merito rientra nei poteri di accertamento in fatto della Commissione Tributaria Centrale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)