Sez. 5, Sentenza n. 3897 del 22/02/2006 (Rv. 590461 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Decadenza dal diritto al rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Eccezione relativa - Omessa pronuncia del giudice di primo grado - Mancata riproposizione dell'eccezione in appello da parte dell'amministrazione finanziaria vittoriosa in prime cure - Obbligo del giudice di appello di pronunciarsi sull'eccezione - Sussistenza - Ragione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
In tema di contenzioso tributario, ove il giudice di primo grado non si sia pronunciato sull'eccezione di decadenza del contribuente dal diritto al rimborso di un tributo indebitamente versato per intervenuta scadenza del termine previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (poiché tale eccezione era rimata assorbita dal rigetto integrale del ricorso), il giudice d'appello è tenuto a prendere in esame l'eccezione medesima e a pronunciarsi su di essa anche se l'amministrazione finanziaria appellata, vittoriosa in prime cure, non l'abbia riproposta, non applicandosi alle questioni rilevabili d'ufficio - quale quella in esame, dato che la decadenza verte su materia sottratta alla disponibilità delle parti - la disposizione di cui all'art. 346 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 2969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)