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Sez. 5, Sentenza n. 11521 del 21/06/2004 (Rv. 573791 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA | Decadenza dell'amministrazione finanziaria - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Contribuente - Deduzione - Necessità - per la prima volta in appello - Preclusione - Decadenza stabilita in favore dell'amministrazione finanziaria - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Deduzione per la prima volta in appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573791-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA

In materia tributaria, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo del contribuente, in materia di diritti da questo disponibili, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotta dal contribuente in sede giudiziale, mentre la decadenza del contribuente dall'esercizio di un potere nei confronti dell'amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest'ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili - perché disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti -, è rilevabile anche d'ufficio. Ne consegue sul piano processuale, alla luce dell'art. 57, comma 2, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., l'inammissibilità della deduzione, effettuata per la prima volta in appello, della violazione di un termine di decadenza sostanziale stabilito in favore del contribuente, e, per converso, la deducibilità per la prima volta in appello della decadenza stabilita dalla legge fiscale in favore dell'amministrazione finanziaria, come nel caso di decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza nel termine previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, salvo che sul punto si sia già formato un giudicato interno.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2969

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)