Sez. U, Sentenza n. 6418 del 11/03/2008 (Rv. 601986 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Individuazione della giurisdizione rispetto al discrimine temporale del 30 giugno 1998 - Determinazione - Criteri - Riferibilità, ai fini della giurisdizione, all'epoca del fatto materiale o dell'atto rilevante - Fattispecie relativa alla richiesta di ricostruzione della carriera all'esito del procedimento penale e disciplinare - Momento della conclusione del procedimento disciplinare - Rilevanza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In materia di controversie del pubblico impiego privatizzato, per verificare se una controversia riguardi questioni anteriori o posteriori al 30 giugno 1998, al fine di determinare la giurisdizione trasferita al giudice ordinario dall'art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora trasfuso nell'art. 69, comma 7, del successivo d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), occorre aver riguardo ai fatti materiali od ai provvedimenti posti alla base della pretesa avanzata, in ordine alla cui giuridica rilevanza si discuta. Pertanto, nel caso in cui un lavoratore, sospeso dal servizio perché sottoposto a procedimento penale, abbia richiesto la ricostruzione della carriera ed il pagamento delle differenze retributive relative al periodo della sospensione, a seguito del favorevole esito del procedimento penale e di quello disciplinare, per determinare la giurisdizione deve tenersi conto della data di conclusione di tale ultimo procedimento, poiché è solo da tale momento che si può ritenere realizzata la fattispecie costitutiva della pretesa dedotta in giudizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)