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Sez. U, Sentenza n. 14895 del 21/06/2010 (Rv. 613678 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Individuazione della giurisdizione in base al discrimine temporale di cui all'art. 69, comma 7, legge n. 165 del 2001 - Determinazione - Criteri - Riferimento all'epoca del fatto materiale o dell'atto rilevante - Necessità - Conseguenze - Richiesta di ricostruzione della posizione giuridica ed economica del dipendente all'esito del procedimento penale - Momento della conclusione del procedimento penale - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613678-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In materia di pubblico impiego privatizzato, per verificare se una controversia riguardi questioni anteriori o posteriori al 30 giugno 1998, al fine di determinare la giurisdizione secondo il disposto di cui all'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, occorre aver riguardo ai fatti materiali o ai provvedimenti posti alla base della pretesa dedotta in giudizio in ordine alla cui giuridica rilevanza si discuta. Ne consegue che, ove un lavoratore, sospeso dal servizio perché sottoposto a procedimento penale, abbia richiesto la ricostruzione della carriera ed il pagamento delle differenze retributive relative al periodo della sospensione a seguito del favorevole esito del procedimento penale, per determinare la giurisdizione deve tenersi conto della data di conclusione del predetto procedimento, poiché è solo da tale momento che si può ritenere realizzata la fattispecie costitutiva della pretesa dedotta in giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)