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Sez. U, Ordinanza n. 20126 del 18/10/2005 (Rv. 584002 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Devoluzione al giudice ordinario - Disciplina transitoria - Discrimine temporale del 30 giugno 1998 - Determinazione - Criteri - Lesione prodotta da un atto - Determinazione della giurisdizione - Epoca dell'emanazione - Collegamento con atti e fatti di epoca anteriore - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di nomina di vincitore di concorso.
Stato
decisa il 2005-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584002-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

L'art. 45, comma diciassettesimo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora, art. 69 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nel trasferire al giudice ordinario le controversie del pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Pertanto, nel caso in cui la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, restando irrilevante l'eventuale collegamento dello stesso con altri atti o fatti di epoca anteriore, atteso che il discrimine temporale è dato dal provvedimento finale cui si addebita l'efficacia di determinare la lesione. (Nella specie la S.C. - escluso che la questione investisse la procedura concorsuale venendo in discussione atti successivi alla formazione della graduatoria - ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario dando rilievo alla data di emanazione di un atto di nomina di vincitore di concorso con cui era stato revocato un atto precedente che stabiliva una diversa decorrenza, ritenendo irrilevanti atti anteriori).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)