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Sez. 2, Sentenza n. 4833 del 18/05/1994 (Rv. 486655 - 01)

Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - Valutazione delle prove - In genere | Verità di un fatto fondata su una presunzione - Ammissibilità - Condizioni - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486655-01

Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - Valutazione delle prove - In genere

Al di fuori dei casi di prove legali (art. 2700, 2702, 2709, 2721, 2733, 2738 etc.) non esiste nel vigente ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice (art. 116 cod. proc. civ.). Pertanto, il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)