Sez. 3, Sentenza n. 4687 del 12/05/1999 (Rv. 526210 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Libero convincimento del giudice.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE
Al di fuori dei casi di prova legale non esiste nel vigente ordinamento un principio di gerarchia delle prove per cui le risultanze di alcune di esse debbano necessariamente prevalere su altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)