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Sez. L, Sentenza n. 4078 del 08/04/1995 (Rv. 491704 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) | Ricorso in via esclusiva alle presunzioni semplici - Ammissibilità - Concorso di altri mezzi probatori - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491704-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE)

Stante la mancanza di una gerarchia di efficacia dei mezzi probatori che ponga la prova per presunzioni in una posizione inferiore rispetto alle altre prove, il giudice del merito può fare ricorso, anche in via esclusiva, alle presunzioni semplici ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne l'attendibilità e la concludenza ed infine di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)