Sez. L, Sentenza n. 3904 del 16/03/2002 (Rv. 553094 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Per il periodo intercorrente tra il licenziamento illegittimo e la sentenza di annullamento del medesimo - Determinazione - Criteri - Mancata iscrizione del lavoratore licenziato nelle liste di collocamento - Rilevanza ai fini della riduzione del danno risarcibile - Modalità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n.300, il risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra il licenziamento illegittimo e la sentenza di annullamento del medesimo si identifica - quanto al danno eccedente le cinque mensilità dovute per legge - nelle retribuzioni non percepite, salvo che il dipendente provi di aver subito un danno maggiore o che il datore di lavoro provi "l'aliunde perceptum" o la sussistenza di un fatto colposo del lavoratore in relazione al danno che il medesimo avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza. A tale ultimo fine può assumere rilievo anche la mancata iscrizione nelle liste di collocamento, ma non come circostanza di per sè sola sufficiente a ridurre il danno risarcibile, bensì come circostanza valutabile nell'ambito dell'intera condotta del lavoratore, tenendo conto altresì delle effettive e concrete possibilità di nuova occupazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva preso in considerazione, ai fini della detrazione dal risarcimento invocata dal datore di lavoro, la mancata iscrizione nelle liste di collocamento per un bimestre, posto che per il restante periodo di circa sei - sette anni il lavoratore medesimo, nonostante l'eseguita iscrizione, non aveva reperito alcuna occupazione).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)