Sez. L, Sentenza n. 12798 del 02/09/2003 (Rv. 566489 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Ex art. 18 legge n. 300 del 1970 per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza di annullamento dello stesso - Liquidazione per la parte eccedente le cinque mensilità dovute "ex lege" - Criteri - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza di annullamento dello stesso (o la morte del lavoratore, illegittimamente licenziato avvenuta prima di tale sentenza) si identifica, quanto al danno eccedente le cinque mensilità dovute "ex lege", nelle retribuzioni non percepite, salvo che il dipendente provi di aver subito un danno maggiore o che il datore di lavoro provi l'"aliunde perceptum" o la sussistenza di un fatto colposo del lavoratore in relazione al danno che il medesimo avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)