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Sez. L, Sentenza n. 2630 del 10/03/1998 (Rv. 513523 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Criteri di liquidazione - Mancata reiscrizione del lavoratore licenziato nelle liste di collocamento - Irrilevanza - Limiti - Verifica in concreto dell'idoneità a ridurre il danno risarcibile - Necessità.
Stato
decisa il 1998-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513523-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il lavoratore illegittimamente licenziato, qualora non venga reintegrato dal datore di lavoro, ha diritto al risarcimento del danno per il pregiudizio patrimoniale risentito durante tutto il periodo d'inosservanza di tale obbligo e, quindi, al ristoro della mancata percezione delle retribuzioni che gli sarebbero spettate in caso di reintegrazione, salvo che il datore di lavoro - il cui obbligo risarcitorio consegue ad una responsabilità di natura contrattuale - provi la colposa inerzia del lavoratore nel ridurre o evitare il danno predetto. A tal fine può assumere rilievo anche la mancata iscrizione nelle liste di collocamento, ma non come circostanza di per sè sola sufficiente a ridurre il danno risarcibile, bensì nel contesto della valutazione dell'intera condotta del lavoratore, tenendo conto altresì delle effettive e concrete possibilità di una nuova occupazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva escluso che la mancata iscrizione nelle liste di collocamento potesse giustificare una riduzione del danno risarcibile in considerazione della limitatissima probabilità per il lavoratore di trovare una nuova occupazione).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)