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Sez. 1, Sentenza n. 13564 del 22/01/2009 Cc. (dep. 27/03/2009) Rv. 243436 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONDANNATO PER ERRORE DI NOME | Ulteriore deduzione di estraneità al fatto - Compiti del giudice dell'esecuzione.
Stato
decisa il 2009-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243436-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONDANNATO PER ERRORE DI NOME

Spetta al giudice dell'esecuzione - che, investito "in executivis" dalla persona condannata con sentenza irrevocabile, sia dell'erronea indicazione delle sue generalità nella sentenza stessa, sia della propria estraneità al fatto, abbia escluso la ricorrenza della prima doglianza - verificare se tale persona, nella sua fisica identità e indipendentemente dal nome attribuitogli, sia stata citata in giudizio. In caso di esito positivo dell'accertamento, egli deve stabilire se le generalità risultanti dal titolo esecutivo siano esatte, provvedendo, in caso di generalità indicate erroneamente, ad eventuale rettifica con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.; in caso opposto, egli deve trasmettere gli atti al giudice competente per la revisione, in quanto, ove sia mancata la citazione in giudizio della persona fisica, comunque denominata, alla quale il fatto è stato attribuito, opera l'espressa previsione dell'art. 668 cod. proc. pen., mentre qualora la citazione sia regolarmente avvenuta, ancorché con generalità errate, e sia riferibile alla persona condannata, devono comunque essere prese in autonoma considerazione le nuove prove da questa dedotte a dimostrazione della propria estraneità al fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 668

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)