diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 389 del 11/01/2006 (Rv. 588073 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Infrazioni al testo unico in materia bancaria e creditizia - Procedimento sanzionatorio - Decreto di applicazione della sanzione - Motivazione "per relationem" - Rinvio alla proposta - Ammissibilità - Presupposti - Indicazione specifica dell'atto - Necessità.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588073-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

Al procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative per la violazione delle norme del testo unico in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993) è applicabile l'art. 3 legge n. 241 del 1990 e, conseguentemente, il decreto del Ministro del tesoro che applica la sanzione può essere motivato "per relationem", mediante il rinvio all'atto recante la proposta di irrogazione della sanzione, purché quest'ultimo sia richiamato nel provvedimento con la precisa indicazione dei suoi estremi e sia reso disponibile agli interessati, secondo le modalità che disciplinano il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)