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Sez. 2, Sentenza n. 10757 del 24/04/2008 (Rv. 602817 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Procedimento sanzionatorio - Ordinanza applicativa della sanzione - Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602817-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

Al procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative è applicabile l'art. 3 legge 8 luglio 1990 n. 241 e, conseguentemente, l'ordinanza ingiunzione (nella specie emessa dal Ministro delle risorse agricole per un'indebita percezione di aiuti comunitari "ex" art. 2 legge 23 dicembre 1986 n. 898) che applica la sanzione può essere motivata "per relationem", mediante il rinvio ad altri atti del procedimento amministrativo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto legittima la motivazione effettuata mediante il rinvio ad accertamenti di polizia giudiziaria confluiti in un procedimento penale, procedimento del quale l'interessato era pienamente consapevole avendo richiesto la sospensione del processo in corso in attesa della definizione di quello penale).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)