Sez. 2, Sentenza n. 3484 del 11/07/1978 (Rv. 392977 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - CONSEGUENZE - VIOLAZIONI - RIDUZIONE IN PRISTINO - DIRITTO DEL VICINO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - CONSEGUENZE - VIOLAZIONI - RIDUZIONE IN PRISTINO - DIRITTO DEL VICINO.*
Le Disposizioni dei regolamenti edilizi comunali, dirette alla inderogabile osservanza di zone di rispetto fra costruzioni finitime, mediante l'Obbligo di ciascun proprietario, che intenda costruire, di mantenere una determinata distanza dal confine, configurano norme integrative di quelle del codice civile sui distacchi fra costruzioni nei rapporti di vicinato (art 873 cod civ), e, pertanto, in caso di violazione, comportano la facolta di chiedere la riduzione in pristino, oltre al risarcimento del danno, a norma dell'art 872, secondo comma cod civ. (V 2905/76, mass n 381669; (V 1413/76, mass n 380120).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)