Sez. 5, Sentenza n. 2633 del 17/12/1975 Ud. (dep. 27/02/1976) Rv. 132574 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - NATURA DI ELEMENTO ESSENZIALE DEL REATO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL DELITTO DI BANCAROTTA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - NATURA DI ELEMENTO ESSENZIALE DEL REATO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL DELITTO DI BANCAROTTA.*
Poiche la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce un elemento essenziale del delitto di bancarotta, nel senso che e solo con tale pronuncia che i fatti, in se penalmente indifferenti, assumono la natura di illecito penale, e alla data di tale pronuncia che occorre far riferimento per identificare il momento consumativo del reato.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)