Sez. 5, Sentenza n. 10076 del 17/05/1978 Ud. (dep. 24/07/1978) Rv. 139835 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - CONDIZIONE OBBIETTIVA DI PUNIBILITA - ESCLUSIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - CONDIZIONE OBBIETTIVA DI PUNIBILITA - ESCLUSIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO.*
La sentenza dichiarativa di fallimento rappresenta un elemento costitutivo del delitto di bancarotta, e non una condizione obbiettiva di punibilita, in quanto prima di tale pronuncia la violazione commessa dall'imprenditore e un fatto penalmente indifferente che assume il carattere di illiceita solo se, ed all'atto in cui, sia dichiarato il fallimento. Pertanto, e alla data di dichiarazione del fallimento che si verifica la consumazione del reato. (Conf mass n 132574).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)