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Sez. L, Sentenza n. 12176 del 12/11/1992 (Rv. 479485 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di contingenza | Aumenti scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 - Calcolabilità - Esclusione - Contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. - Insussistenza.
Stato
decisa il 1992-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479485-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di contingenza

A norma dell'art. 2121 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 del D.L. 1 febbraio 1977 n. 12 (convertito, con modifiche, dalla legge 31 marzo 1977 n. 91), gli aumenti dell'indennità di contingenza (o di emolumenti di analoga natura) scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 non sono calcolabili ai fini dell'indennità di anzianità neppure se concernenti istituti retributivi indiretti di carattere continuativo, come i cosiddetti scatti periodici di anzianità, restando escluso - in considerazione della temporaneità del detto divieto di computo nonché del meccanismo di recupero previsto dall'art. 5, commi secondo e terzo, della legge n. 297 del 1982 - ogni sospetto d'illegittimità del citato art. 1 in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)