diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7326 del 28/06/1995 (Rv. 493157 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Aumenti scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 - Rilevanza ai fini dell'indennità di anzianità - Esclusione - Aumenti maturati dall'1 febbraio 1977 al 31 maggio 1982 - Computabilità nella retribuzione annua utile - Limiti.
Stato
decisa il 1995-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493157-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA

A norma dell'art.2121 cod. civ., nel testo sostitutivo dall'art. 1 del D.L. 1 febbraio 1977, n. 12 (convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 1977, n. 91) gli aumenti dell'indennità di contingenza (o di emolumenti di analoga natura) scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 non sono calcolabili ai fini dell'indennità di anzianità tanto se riguardanti elementi intrinsecamente retributivi quanto se concernenti istituti retributivi indiretti di carattere continuativo, attesa la finalità di contenimento del costo del lavoro perseguita dal detto art. 1 nel periodo dall'1 febbraio 1977 fino all'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, mentre per il periodo successivo, a mente dell'art. 5, comma secondo, di quest'ultima legge, a parziale deroga del secondo e terzo comma dell'art. 2120 cod. civ., i sopra menzionati aumenti, maturati a partire dall'1 febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982, sono computabili nella retribuzione annua utile, nelle misure e scadenze precisate nello stesso comma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)