Sez. 2, Sentenza n. 16075 del 19/07/2007 (Rv. 599347 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - IN GENERE | Amministrazione cosa comune - Art. 1105 cod.civ. - Applicabilità al condominio di edifici - Limiti - Condominio di due condomini - Applicabilità - Numero di condomini superiore a due - Inapplicabilità - Spese non deliberate - Urgenza - Sussistenza - Ripartizione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - IN GENERE
L'art. 1105 cod. civ. che stabilisce le regole di amministrazione della cosa comune è applicabile, in forza del rinvio contenuto nell'art. 1139 cod. civ. in materia condominiale, solo nell'ipotesi di condominio minimo, costituito di due soli condomini. In tutte le altre ipotesi le deliberazioni condominiali vengono assunte mediante le modalità e le maggioranze indicate nell'art. 1136 c.c. e alla ripartizione delle spese urgenti, eseguite senza la preventiva autorizzazione assembleare, si applica l'art. 1134 c.c..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1134, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1139
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)