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Sez. 2, Sentenza n. 5914 del 26/05/1993 (Rv. 482523 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - In genere | "Condomini minimi" - Applicabilità delle norme sul condominio - Limiti.
Stato
decisa il 1993-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482523-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - In genere

In base all'art. 1139 cod. civ., la disciplina del capo II del Titolo VII del terzo libro del codice civile (artt. 1117 - 1138) è applicabile - e solo per quanto in tali norme non espressamente previsto possono osservarsi le disposizioni sulla comunione in generale (artt. 1100 - 1116 cod.civ.) - ad ogni tipo di condominio e, quindi, anche, in quanto per essi né esplicitamente né implicitamente derogato, ai cosiddetti "condomini minimi", e cioè a quelle collettività condominiali composte da due soli partecipanti, in relazione alle quali sono da ritenersi inapplicabili le sole norme procedimentali sul funzionamento dell'assemblea condominiale, che resta regolato, dunque, dagli artt. 1104, 1105, 1106.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1106, Cod. Civ. art. 1134, Cod. Civ. art. 1139, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)