diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 13371 del 22/06/2005 (Rv. 581666 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE | Condomini cosiddetti minimi - Nozione - Norme sul condominio - Applicabilità - Limiti - Fattispecie in tema di ripartizione delle spese necessarie alla conservazione della cosa comune.
Stato
decisa il 2005-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581666-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE

In base all'art. 1139 cod. civ., la disciplina del capo II del Titolo VII del terzo libro del cod. civ. (artt. 1117 - 1138) è applicabile ad ogni tipo di condominio e, quindi, anche, ai cosiddetti "condomini minimi", e cioè a quelle collettività condominiali composte da due soli partecipanti, in relazione alle quali sono da ritenersi inapplicabili le sole norme procedimentali sul funzionamento dell'assemblea condominiale, che resta regolato, dunque, dagli artt. 1104, 1105, 1106cod. civ.. (Nella specie è stata confermata la sentenza che, con riferimento alla ripartizione delle spese necessarie alla conservazione dell'edificio condominiale, aveva ritenuto applicabile la disciplina dettata in materia di condominio, anche se lo stesso era composto da due soli partecipanti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1134, Cod. Civ. art. 1139

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)