Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29111 del 06/10/2022 (Rv. 665804 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") | Dirigenza pubblica - Rigetto della domanda di riconoscimento della retribuzione di posizione, parte variabile - Giudicato - Nuovo giudizio promosso per il risarcimento del danno per mancata graduazione delle funzioni - Preclusione da “dedotto e deducibile” - Insussistenza - Fondamento. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - In genere.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM")
In materia di dirigenza pubblica, il giudicato di rigetto della domanda volta ad ottenere il riconoscimento della parte variabile della retribuzione di posizione non impedisce la proposizione di un nuovo giudizio per il risarcimento del danno derivante dalla mancata graduazione delle
funzioni, non essendo applicabile il principio della preclusione da cd. "dedotto e deducibile", stante la diversità obiettiva dei fatti costitutivi tra l'azione - di adempimento - che ha per fondamento l'esistenza di una graduazione del valore della prestazione dirigenziale, in sé idonea a quantificare la quota variabile della retribuzione, e quella - di risarcimento del danno da inadempimento - che si basa sul non avere il datore di lavoro dato corso a quanto necessario, ed a suo carico, per la determinazione di quella graduazione.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)