Sez. 1 - , Ordinanza n. 15817 del 07/06/2021 (Rv. 661584 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Requisiti - Identità di parti - “Petitum” e “causa petendi” – Necessità – Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il "petitum" e la "causa petendi", restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva ritenuto coperta dal giudicato la domanda proposta, ex art. 9 della l. n. 898 del 1970, dall'ex coniuge divorziata del "de cuius" nei confronti di un ente previdenziale di categoria per ottenere una quota della pensione integrativa, essendo passata in giudicato la sentenza che le aveva riconosciuto una quota della pensione di reversibilità erogata dall'INPS).
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)