Sez. 1, Sentenza n. 19017 del 08/08/2013 (Rv. 627794 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Requisiti - Identità di parti, di "petitum" e di "causa petendi" - Giudicato derivante da convalida di sfratto resa nei confronti di società in liquidazione coatta amministrativa - Successivo giudizio per il pagamento dei canoni - Preclusione del rilievo del difetto di legittimazione del commissario giudiziale - Esclusione.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
Poiché l'efficacia preclusiva ex art. 2909 cod. civ. presuppone non solo l'identità delle parti, ma anche quella del "petitum" e della "causa petendi", il giudicato formatosi nell'ambito del procedimento per convalida di sfratto, instaurato da una società in liquidazione coatta amministrativa, non rende inammissibile l'eccezione di difetto di legittimazione del commissario giudiziale, riproposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento dei canoni di locazione, stante la diversità obiettiva tra la pregressa convalida di sfratto e la domanda di pagamento dei canoni locativi insoluti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 664 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)