Sez. 3, Sentenza n. 863 del 11/02/1989 (Rv. 461878 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI (FATTISPECIE IN TEMA DI PRELAZIONE AGRARIA EX ART. 8, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965).*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI (FATTISPECIE IN TEMA DI PRELAZIONE AGRARIA EX ART. 8, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965).*
In tema di interpretazione dei contratti, l'accertamento della volontà dei contraenti in relazione al contenuto del negozio si traduce in apprezzamenti di fatto istituzionalmente affidati al giudice del merito e censurabili in Sede di legittimità solo ove la motivazione sia viziata da errori logici e/o giuridici. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che con riguardo all'esclusione del diritto di prelazione agraria di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, aveva ravvisato non una permuta bensì una vendita in base al rilievo che il corrispettivo dell'alienazione del fondo rustico era costituito, per la maggior parte, da azioni considerate non come titoli di credito attributivi del particolare status di socio, ma per il loro valore monetario preventivamente determinato). (V 6573/80, mass n 410365, sulla seconda parte; (Conf 6021/81, mass n 416802, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)