Sez. L, Sentenza n. 6021 del 13/11/1981 (Rv. 416802 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
In tema di interpretazione del contratto, o di una sua singola clausola, il Sindacato di legittimità può riguardare la delineazione della fattispecie astratta, nonché la riconduzione ad essa della specie in concreto accertata, trattandosi di operazioni implicanti l'applicazione di norme di diritto, ma non anche l'individuazione degli elementi costitutivi di quella specie concreta, ivi compresa la comune volontà dei contraenti in relazione al contenuto e alla portata del contratto, la cui ricerca si traduce in una indagine e valutazione di fatto affidata esclusivamente al giudice del merito e censurabile in Sede di legittimità solo per il caso di violazione delle norme ermeneutiche ovvero per il caso di illogicità ed inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. (V 4856/79, mass n 401468; (Conf 2900/79, mass n 399235).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)