Sez. L, Sentenza n. 11286 del 23/11/1990 (Rv. 469880 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO - PRECLUSIONI CONSEGUENTI - INDIVIDUAZIONE - ATTI COMPIUTI PRIMA DELLA RIFORMA - CADUCAZIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO - PRECLUSIONI CONSEGUENTI - INDIVIDUAZIONE - ATTI COMPIUTI PRIMA DELLA RIFORMA - CADUCAZIONE - LIMITI.*
Ai sensi dell'art. 336 cod. civ., la pubblicazione della sentenza di riforma resa in grado di appello preclude sia la possibilità di porre in esecuzione (mancando il titolo esecutivo) la sentenza riformata sia la possibilità di proseguire l'esecuzione in base ad essa intrapresa (la caducazione del titolo impedendo il compimento di ulteriori Atti del processo esecutivo), mentre solo rispetto agli Atti esecutivi compiuti prima della riforma - tra essi compresi quelli di spontaneo adempimento della sentenza provvisoriamente eseguibile - l'effetto caducatorio della pronuncia di appello non opera prima del suo passaggio in giudicato. (V 2925/88, mass n 458492; (V 1544/86, mass n 444915; (V 5062/85, mass n 442381; (V 1669/82, mass n 419498).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)