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Sez. L, Sentenza n. 1297 del 14/03/1978 (Rv. 390663 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - INVALIDO CIVILE OCCUPATO IN QUOTA OBBLIGATORIA - PENSIONE DI INVALIDITA A CARICO DELL'INPS - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - GUADAGNO REALIZZATO NELL'ESPLETAMENTO DELLE PREGRESSE ATTIVITA LAVORATIVE CONNESSE COL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE E DI PREVIDENZA - RILEVANZA - RAFFRONTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1978-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390663-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - INVALIDO CIVILE OCCUPATO IN QUOTA OBBLIGATORIA - PENSIONE DI INVALIDITA A CARICO DELL'INPS - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - GUADAGNO REALIZZATO NELL'ESPLETAMENTO DELLE PREGRESSE ATTIVITA LAVORATIVE CONNESSE COL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE E DI PREVIDENZA - RILEVANZA - RAFFRONTO - NECESSITA.*

Il lavoratore assicurato, divenuto invalido civile e occupato in quota obbligatoria, puo essere ritenuto invalido anche agli effetti del diritto a pensione a carico dell'INPS se consegue nell'attuale occupazione un guadagno non superiore alla misura minima prevista dalla legge per il sorgere del diritto alla pensione d'invalidita. A tal fine occorre tener conto, per gli opportuni raffronti, del normale guadagno realizzato dall'assicurato, in via continuativa e in modo non usurante, nell'espletamento della o delle pregresse attivita lavorative in connessione con le quali sia sorto e si sia svolto il rapporto di Assicurazione e di previdenza sociale e che egli non abbia piu potuto espletare a causa delle infermita di cui risulti affetto. (V 4416/76, mass n 383132).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)