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Sez. L, Sentenza n. 4416 del 22/11/1976 (Rv. 383132 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - ASSUNZIONE DI UN INVALIDO IN QUOTA OBBLIGATORIA - RECUPERO AUTOMATICO DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1976-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383132-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - ASSUNZIONE DI UN INVALIDO IN QUOTA OBBLIGATORIA - RECUPERO AUTOMATICO DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

L'assunzione di un invalido in quota obbligatoria, se non costituisce di per se sola sicuro indizio di recuperata capacita di guadagno, tuttavia non lo esclude affatto, ma rende necessario accertare se, nel caso concreto, la nuova occupazione presenti i requisiti della normalita, della continuita, della durata e del carattere non usurante. Oggetto di accertamento, in tal caso, non e gia la capacita di guadagno, come attitudine potenziale del lavoratore a percepire una remunerazione adeguata al proprio lavoro sul libero mercato della mano d'opera, bensi il guadagno in concreto realizzato, il quale, pero, sia frutto di un'attivita confacente alle attitudini generiche dell'assicurato, non usurante, e avente i caratteri della normalita continuita e durata. (Conf 3186/73, mass n 367005).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)