Sez. 1, Sentenza n. 19045 del 29/09/2005 (Rv. 583696 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - INERZIA DEL DEBITORE | Fallimento del debitore - Legittimazione all'azione surrogatoria del creditore del fallito - Esclusione - Intervento nel giudizio del curatore - Sanatoria del difetto di legittimazione - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - INERZIA DEL DEBITORE
Il creditore dell'imprenditore dichiarato fallito non è legittimato ad agire in via surrogatoria (art. 2900 cod. civ.) nei confronti del debitore di quest'ultimo; tuttavia, il difetto di legittimazione è sanato "ex tunc" dalla costituzione nel giudizio del curatore fallimentare, unico soggetto legittimato a far valere i diritti spettanti al fallito, il quale manifesti, con il suo comportamento, la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva e di agire per ottenere il pagamento del credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)