Sez. L, Sentenza n. 14970 del 27/11/2001 (Rv. 550598 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Giudizio di primo grado - Difetto di legittimazione - Costituzione del legittimato nel successivo grado o nella successiva fase del giudizio - Sanatoria "ex tunc" - Applicazione in materia di giudizio monitorio iniziato nei confronti dell'OPAFS e poi proseguito nella fase di opposizione con la costituzione della FFSS SpA.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Il difetto di legittimazione al processo è sanato "ex tunc" dalla costituzione nel successivo grado o nella successiva fase del giudizio del soggetto legittimato il quale manifesti, con il suo comportamento, la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva. Ne consegue che in un giudizio iniziato nella fase monitoria nei confronti dell'OPAFS e poi proseguito con la fase ordinaria di cognizione di opposizione a decreto ingiuntivo introdotta dallo stesso ente in epoca precedente alla cessazione della sua esistenza - avvenuta, secondo quanto si desume dal combinato disposto degli artt. 1, comma quarantatreesimo, della legge n. 537 del 1993 e 13 del D.L. n. 98 del 1995, convertito nella legge n. 204 del 1995, soltanto dopo l'entrata in vigore di tale ultima disposizione - la successiva costituzione delle FFSS SpA che anche come opponente abbia assunto, con effetto "ex tunc", la posizione processuale dell'iniziale parte del giudizio ne sana qualsiasi difetto di legittimazione processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/04/1995 num. 98 art. 13, Legge 30/05/1995 num. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)