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Sez. L, Sentenza n. 11108 del 26/07/2002 (Rv. 556316 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Previa pubblicità del codice disciplinare - Obbligatorietà - Limiti - Accertamento della portata delle ipotesi codificate e del fondamento del recesso sulla nozione legale di giusta causa o di giustificato motivo - Compito esclusivo del giudice di merito - Fattispecie relativa alla mancata sottoscrizione, da parte del lavoratore, del contratto di lavoro "part - time" già in corso di esecuzione.
Stato
decisa il 2002-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556316-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

La previa pubblicità del c.d. codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori, prescritta dall'art. 7, primo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, è richiesta soltanto ai fini del licenziamento intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo espressamente previste e così sanzionate dalla normativa collettiva (o anche da quella unilateralmente posta dal datore di lavoro nei casi in cui ciò è consentito), e non anche quando il recesso sia fondato su ragioni giustificative previste unicamente e direttamente dalla legge; talché spetta al giudice di merito accertare in fatto se il licenziamento sia stato intimato sulla base delle suddette ipotesi specifiche o sia conseguenza di una previsione eventualmente contenuta nel codice disciplinare. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, contrario ai principi di correttezza e buona fede e tale da violare la fiducia, quale indefettibile elemento del rapporto, il comportamento del lavoratore che, dopo avere accettato di svolgere la propria prestazione a tempo parziale, si era rifiutato di dare alla sua adesione al contratto la forma scritta inderogabilmente richiesta dalla legge per la validità della clausola di "part - time" concordata dalle parti).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)