Sez. L, Sentenza n. 307 del 16/01/1996 (Rv. 495433 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Previa pubblicità del codice disciplinare - Obbligatorietà - Limiti - Accertamento della portata delle ipotesi codificate e del fondamento del recesso sulla nozione legale di giusta causa o di giustificato motivo - Compito esclusivo del giudice del merito.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
La previa pubblicità del cosiddetto codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori, prescritta dall'art. 7 primo comma della legge 20 maggio 1970 n. 300, è richiesta soltanto ai fini del licenziamento intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo espressamente previste e così sanzionate dalla normativa collettiva o da quella unilateralmente posta dal datore di lavoro nei casi in cui ciò è consentito, e non anche quando il recesso sia fondato su ragioni giustificative previste unicamente e direttamente dalla legge. L'accertare se con la previsione delle suddette ipotesi specifiche si sia voluto restringere alle stesse il potere di licenziamento del datore di lavoro ovvero si sia inteso mantenerlo fermo con riguardo ad ogni altro caso costituisce compito esclusivo del giudice di merito, da svolgere alla stregua delle regole legali di ermeneutica contrattuale, mentre ha natura di giudizio di fatto, incensurabile se adeguatamente motivato, l'accertare se il licenziamento sia stato intimato sulla base della nozione legale di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo senza avvalersi di una specificazione eventualmente contenuta nel cosiddetto codice disciplinare.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)