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Sez. 5, Sentenza n. 19544 del 23/09/2011 (Rv. 619086 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Termine previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo novellato dal d.lgs. n. 46 del 1999 - Applicabilità alle cartelle emesse prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 193 del 2001 - Presupposti.
Stato
decisa il 2011-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619086-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, il termine perentorio di quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario, previsto a pena di decadenza, ai fini della notifica della cartella di pagamento, dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo, novellato dall'art. 11 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), applicabile "ratione temporis", si applica alle cartelle emesse prima della modifica introdotta al testo dall'art. 1 del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193 - che aveva soppresso il predetto termine - nei soli casi in cui, al momento dell'entrata in vigore della modifica da ultimo indicata, la decadenza si sia già verificata.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/04/2001 num. 193 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)