Sez. 5, Sentenza n. 257 del 12/01/2012 (Rv. 621144 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Notifica delle cartelle esattoriali - Fissazione termini di decadenza - Art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 - Declaratoria di incostituzionalità con sentenza n. 280 del 2005 della Corte costituzionale - Reviviscenza del testo normativo antecedente alla modifica di cui all'art. 1 d.lgs. n. 193 del 2001 - Esclusione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 che ha dichiarato incostituzionalità dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo modificato dall'art. 1 del d.lgs. 27 Aprile 2001, n. 193, per la mancata previsione di un termine di decadenza entro il quale il concessionario debba notificare al contribuente la cartella di pagamento, nel rimettere alla ragionevole discrezionalità del legislatore l'individuazione di tale termine, ha escluso la reviviscenza delle norme previdente alla modifica introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 193 cit., secondo la quale la notifica al contribuente della cartella di pagamento va eseguita entro quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/04/2001 num. 193 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)