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Sez. 3, Sentenza n. 5472 del 06/06/1994 (Rv. 486900 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - Indicazione della sentenza (o decisione) impugnata | Omissione - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486900-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - Indicazione della sentenza (o decisione) impugnata

La mancata indicazione nel ricorso per cassazione della sentenza impugnata a termini dell'art. 366, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., non comporta inammissibilità dell'impugnazione allorché a siffatta carenza sia dato sopperire attraverso il contenuto del ricorso medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)