Sez. L, Sentenza n. 4661 del 02/04/2002 (Rv. 553429 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA | Mancata indicazione della sentenza impugnata - Inammissibilità del ricorso - Condizioni - Fattispecie relativa a indicazione erronea ritenuta superabile.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA
L'inammissibilità del ricorso per cassazione sancita dall'art. 366 n. 2 cod. proc. civ. per la mancata indicazione della sentenza impugnata va limitata all'ipotesi in cui l'indicazione del provvedimento impugnato difetti del tutto o sia talmente incerta da renderne impossibile l'identificazione. (Nella specie si è ritenuto che il contenuto del ricorso offrisse elementi sufficienti per identificare univocamente la sentenza impugnata, benché nella intestazione del ricorso fossero erroneamente indicate la data e il numero di ruolo di un'altra sentenza emessa dallo stesso giudice fra le medesime parti la quale era stata allegata al ricorso insieme con quella cui si riferiva l'impugnazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)