Sez. 5, Sentenza n. 16165 del 28/10/2003 (Rv. 567735 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA | Mancata indicazione di ogni elemento identificativo della sentenza impugnata - Inammissibilità dell'impugnazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA
La mancata indicazione nel ricorso per cassazione di ogni elemento identificativo della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 2, cod. proc. civ. (nella specie, gli estremi del provvedimento impugnato non erano indicati nel ricorso, né dalla sua lettura era possibile ricavarli, facendosi parola solo di una sentenza della "Commissione Regionale Veneta").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)