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Sez. L, Sentenza n. 15991 del 08/07/2009 (Rv. 609560 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto - Idoneità ad influire sul corso della prescrizione - Esclusione - Limiti - Ignoranza del fatto generatore del diritto - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di prescrizione del diritto a percepire importi integrativi di assegni di pensione.
Stato
decisa il 2009-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609560-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, relativa alla domanda di corresponsione di importi integrativi di assegni di pensione, la S.C. ha precisato che il termine prescrizionale decorreva dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere, e non da quello successivo nel quale i pensionati risultavano avere appreso dell'esistenza di una circolare che prevedeva che i benefici venissero riconosciuti anche al personale cessato dal servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)