Sez. 2, Sentenza n. 19012 del 10/09/2007 (Rv. 599888 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Esercizio del diritto - Impedimento di fatto - Incertezza incolpevole sull'effettiva identità del debitore - Idoneità ad influire sul decorso della prescrizione - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
L'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce esclusivamente alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, e non all'impossibilità di fatto di agire nella quale venga a trovarsi il titolare del diritto, a causa dell'incertezza, ancorchè incolpevole, nell'identificazione del debitore, non ravvisandosi la fattispecie dolosa descritta all'art. 2941 n. 8 cod. civ.. (In applicazione del principio enunciato, è stata accolta l'eccezione di prescrizione, nonostante la parte creditrice non fosse a conoscenza, prima del disconoscimento della scrittura privata da parte del debitore apparente, dell'effettiva identità del soggetto obbligato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 octies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)